Acquistare in Cina

Acquistare in Cina e rivendere online: aspetti fiscali

Oggi pubblichiamo un articolo che è una vera e propria guida a livello generale per tutti coloro che hanno pensato o stanno pensando di aprire un’attività commerciale online, per acquistare in Cina beni da rivendere in EU.

Illustreremo nei particolari, tutti i principali aspetti fiscali che bisogna conoscere per importare beni e merci acquistati in Cina per la propria azienda, con lo scopo di rivendere online e ottenere un profitto:

Acquistare in Cina: introduzione 

Acquistare dalla Cina e rivendere in Italia a marchio privato non è così difficile tuttavia bisogna fare attenzioni alle questioni fiscali, che come al solito sono sicuramente quelle più complicate e su cui ci si può perdere facilmente.

Nei seguenti paragrafi di questo articolo verranno descritti tutti i costi applicabili, quando si va ad acquistare in Cina prodotti da rivendere in UE, nei confronti dei cosiddetti soggetti passivi, ossia tutti quei soggetti che risultano titolari di una regolare partita IVA numerata e che svolgono regolarmente un’attività commerciale, ad esempio: società semplici, ditte individuali, società di persone e società di capitale.

Avere una Partita IVA regolare è molto importante, perché svolgere un’attività di compravendita in maniera professionale e abituale, con costanza, significa ufficializzarsi necessariamente agli occhi del fisco ed essere reperibile fra gli elenchi della Camera di Commercio.

Le esportazioni, importazioni e la compravendita intra-comunitaria

Una breve premessa è necessaria su questi argomenti. Dal 1993 sono ormai state abolite totalmente tutte le dogane interne fra gli stati appartenenti alla Comunità Europea. Gli Stati membri hanno potuto far fronte alla loro esigenza di acquisti e scambi attraverso nuove discipline fiscali, applicabili allo scambio intra – comunitario e ai fini dell’IVA, per l’acquisto e la vendita di beni.

Questo ha avuto un effetto decisivo sugli scambi, in particolare perché è stato modificato il concetto di importazione ed esportazione, il quale è stato limitato al solo scambio commerciale con i Paesi appartenenti ai territori della Comunità Europea, lasciando numerosi problemi di costi dovuti per quanto riguarda gli scambi con Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, come ad esempio tutto ciò che riguarda gli acquisti in Cina.

In seguito alla fine dei controlli fiscali nelle frontiere interne riguardanti i Paesi appartenenti alla Comunità Europea, è stato inaugurato inoltre, un nuovo sistema, che risponde al nome di Sistema INTRASTAT.

Questo sistema è finalizzato a rilevare tutti i movimenti della merce esclusivamente all’interno dei territori comunitari europei. Per quanto riguarda invece tutti i controlli fiscali necessari alle frontiere esterne alla Comunità è d’obbligo esperire gli appositi controlli negli uffici doganali di competenza.

Dal punto di vista fiscale, cosa si intende con il termine importazione?

Eccoci finalmente giunti al tema che ti interessa da vicino, ma una piccola premessa era d’obbligo per comprendere meglio tutte le dinamiche fiscali e dunque approfondirle. Il termine importazione porta con sé una serie di regole, norme e leggi da rispettare, è molto importante sapere che ai fini della partita IVA, il nostro legislatore fiscale ha introdotto un nuovo principio di tassazione, chiamato principio di tassazione a destino. Che cosa significa?

Principio di tassazione a destino significa che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto IVA (DPR 633/72), ogni Imposta sul valore aggiunto deve essere applicata sulle importazioni effettuate da chiunque, ossia su qualunque tipo di introduzione nei territori dello Stato italiano di eventuali beni:

Che siano provenienti da territori o Paesi non compresi nella Comunità europea (ad esempio proprio la Cina);

Che non siano già stati registrati e immessi attraverso una pratica libera in un altro Paese appartenente alla Comunità europea. In tal caso questa introduzione darebbe luogo ad un acquisto intracomunitario, dunque non tassato;

Sotto il profilo Iva, costituiscono in particolare la voce Importazione le seguenti operazioni che sono elencate puntualmente nell’art. 67 del D.P.R. n. 633/1972:

  • Importazioni definitive
  • Immissioni in libere pratiche
  • Perfezionamenti attivi
  • Ammissioni temporanee
  • Immissioni in consumi di beni provenienti da Canarie, Monte Athos e Dipartimenti francesi oltremare
  • Traffici di perfezionamento passivo
  • Reintroduzioni di beni precedentemente esportati al di fuori degli stati della Comunità
  • Vengono escluse dall’ambito delle applicazioni dell’IVA, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 633/1972, le operazioni seguenti:
  • Esportazione abituale
  • Importazioni di campioni gratuiti contrassegnati, di un valore modico
  • Importazioni definitive di beni esenti da cessioni
  • Reintroduzioni di beni in franchigia
  • Importazione dei beni nei confronti di un ente pubblico oppure un’associazione che presenti finalità sociali
  • Importazione dei beni come indicato nell’art. 2 del Decreto Iva, comma 3, lett. l)
  • Importazione di gas

Se sei interessato a conoscere in maggiore dettaglio le leggi per chiarire su come devono avvenire le importazioni dal punto di vista legale da Paese extra UE e quale è il regime doganale per agire nella legalità, puoi visitare il sito governativo italiano.

Il punto della questione invece, quello che più ti interessa è il caso più comune, ossia l’importazione di un bene acquistato in un Paese non appartenente alla Comunità Europea.

importare prodotti dalla cina non è mai stato più facile

Come acquistare in Cina e rivendere online nel territorio europeo un bene?

Che cosa succede alla dogana? Che cos’è il regime dell’importazione definitiva? Procediamo per ipotesi. Un’azienda o un professionista, in ogni caso registrati con numero regolare di partita IVA, acquistano dei beni o merci da un fornitore che risiede in una Nazione non appartenente dell’Unione Europea. Questo è un classico esempio di un’importazione soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo citato in precedenza: “art. 1 DPR n. 633/72 (Decreto IVA)”.

Come puoi notare in questo specifico caso, l’IVA deve essere pagata in dogana dal soggetto che importa il bene, questo atto viene indicato con il nome di sdoganamento. Questo tipo di operazioni devono essere comprovate da un documento, che viene indicato con il nome di bolla doganale. Sulla bolla doganale risultano registrati l’ammontare dell’IVA insieme all’ammontare dei dazi doganali, imposte da versare entrambe in Dogana. Se vuoi scoprire meglio tutte le norme e le informazioni riguardo la bolla doganale, puoi collegarti direttamente al sito dell’Agenzia della Dogane.

Come viene calcolato il dazio doganale sui beni importati?

Calcolare il dazio doganale è molto importante per capire la spesa che bisogna affrontare, in questo modo potrai capire realmente anche il guadagno sui beni che acquisti in Cina. Per calcolare il dazio devi applicare la percentuale prevista dalla legge sul cosiddetto valore in dogana.

Il dazio doganale subisce variazioni a seconda della tipologia di merci o beni che vengono importati e deve essere calcolato ad esempio, sulla base del valore del prodotto acquistato in Cina. La descrizione presente nella dichiarazione del venditore corrisponde solitamente alla fattura inviata insieme alla merce acquistata.

Le spedizioni destinate nella Comunità Europea presentano un dazio che corrisponde alla TARIC, ossia la Tariffa Integrata Comunitaria, che è calcolata in riferimento alla percentuale stabilita dalle tabelle merceologiche al primo ingresso in dogana nell’Unione Europea: “Reg. (CEE) n. 2658/87”.

Questo importo TARIC del dazio può essere consultato sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

Che cos’è il valore imponibile nell’operazione di importazione e come viene calcolata l’IVA sulle merci e i beni importati?

Ai sensi dell’articolo “69 del D.P.R. n. 633/1972” viene regolato che l’IVA misurata con aliquote (indicate nell’art. 16 dello stesso decreto) in rapporto valore della merce o del bene importato, aumenta nel prezzo con i diritti doganali dovuti, ad esclusione della stessa IVA tenute presenti le spese di inoltro del bene o della merce, fino al luogo all’interno della Comunità Europea dove il bene è destinato. Questo figura nel documento di trasporto che descrive, nomina e identifica i beni e le merci introdotte nel territorio medesimo.

L’IVA ha una base imponibile che è pari al valore del bene importato, e dunque determina ai sensi della disposizione in materia doganale (c.d. “valore di transazione” o “valore in dogana”), aumentata dell’ammontare, (secondo l’art. 69, co. 1 del DPR 633/72) dei seguenti fattori:

  • Diritto doganale dovuto;
  • Spesa di inoltro fino al luogo all’interno della Comunità Europea in cui è destinato il bene o la merce, come è riportato dal documento di trasporto emesso a corredo dei beni così introdotti

Quali sono gli elementi che devono essere inclusi nel valore doganale?

Entriamo ora nello specifico per quanto riguarda la determinazione del Valore di Dogana. Devi sapere che al prezzo che viene pagato effettivamente o che dovrai pagare per le merci o i beni importati, occorre addizionare una serie di elementi quali:

  • Commissione e spesa di mediazione, esclusa la commissione di acquisto;
  • Costi dei contenitori che vengono considerati un unicum con la merce o il bene, ai fini doganali;
  • Costi di imballaggi che comprendono materiali e manodopera.

Quali sono invece gli elementi del valore doganale che devono essere esclusi?

Il valore doganale non tiene conto nella spesa di una serie di elementi, purché siano distinti dal prezzo da pagare o pagato:

  • Spesa di trasporto della merce dopo il suo arrivo nel territorio doganale della Comunità europea;
  • Spesa relativa a lavori d’installazione, montaggio, manutenzione, assistenza tecnica e costruzione che hanno un inizio successivo all’importazione e che hanno come oggetto beni o merci importati, per esempio macchinari, materiale industriale e impianti;
  • Spesa relativa al diritto di riproduzione nella Comunità europea della merce o del bene importati;
  • Commissione di acquisto;
  • Dazio relativo all’importazione da pagare nella Comunità Europea relativamente alla vendita o all’importazione di un bene o della merce;
  • Interessi riguardanti la conseguenza di accordi di finanziamenti conclusi dal compratore in relazione all’acquisto di beni o merci importate.

Su questo ultimo punto l’accordo di finanziamento deve essere messo per iscritto e il compratore deve essere in grado di dimostrare che:

  1. Il bene o la merce è realmente venduta al prezzo dichiarato come prezzo da pagare o che viene effettivamente pagato;
  2. l tasso dell’interesse non deve essere superiore al livello praticato per transazioni nel Paese dove è stato garantito il finanziamento.

Il valore in dogana delle merci e le limitazioni dello stesso del come valore della transazione ed il metodo del valore normale

Il valore in dogana delle merci, non può essere determinato in base al prezzo effettivamente pagato o da pagare nei seguenti casi:

  • Quando esistono restrizioni per l’utilizzo o la cessione dei beni o delle merci da parte dell’acquirente, oltre a quelle richiese o imposte dalle leggi e dall’autorità pubblica della Comunità Europea;
  • Quando il prezzo o la vendita non è subordinato alla condizione o prestazione cui il valore non è determinato in relazione ai beni o merci da valutare;
  • Quando nessuna parte del prodotto di qualsiasi cessione, rivendita o utilizzo successivo del bene o delle merci da parte dell’acquirente ritorni al venditore in maniera diretta o indiretta al venditore, a meno che non possa essere preventivamente operata una rettifica adeguata;
  • Quando il venditore o l’acquirente non sono fra loro legati o, se lo sono, il valore di transazione è accettabile ai fini doganali;

Quando il valore in dogana dei beni o delle merci non può essere determinato sulla base del valore di transazione, è necessario fare riferimento al c.d. “valore normale”, quindi devi fare riferimento al:

  • Valore della transazione di beni e merci identiche;
  • Valore di transazione di beni e merci simili;
  • Valore fondato sul prezzo unitario che corrisponde alla vendita nella Comunità • Europea di beni o merci importate, identiche o simili effettuati a persone non legate ai venditori (c.d. “metodo deduttivo”);
  • Valore calcolato, uguale alla somma delle materie prime, operazioni di fabbricazione o dell’ammontare degli utili.

Acquistare in Cina è facile

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